04/11/2021
Con una sentenza che è stata pubblicata il 27 ottobre scorso, la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, a definizione del giudizio che era stato promosso da Agostino Cordova contro il Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani, ha respinto la richiesta avanzata dall’ex Procuratore Capo condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore del GOI.
Si tratta di un provvedimento molto importante per l’Ordine visto che la Giustizia ordinaria ha ritenuto legittima la critica che definiva come una “caccia alle streghe” l’inchiesta di Palmi dell’allora Procuratore Cordova culminata nel luglio del 2000 con l’archiviazione a Roma.
“Carissimi Fratelli, questa sentenza – ha detto il Gran Maestro Stefano Bisi – ci fa gioire perché rende giustizia anche ai tanti Fratelli che in quei lontani ma per tutti noi dolorosi anni ’92 e ’93 si trovarono perseguitati e che subirono la perquisizione notturna delle forze dell’ordine a seguito di quella inchiesta. È per questo che oggi proviamo una gioia particolare di fronte alla sentenza che scrive in modo inequivocabile gli eccessi dell’inchiesta Cordova e che dà soddisfazione al Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani anche se non potrà mai sanare e cancellare i danni subiti da tanti nostri cari Fratelli dati in pasto all’opinione pubblica come malfattori”.
Ecco nei particolari tutta la ricostruzione della vicenda giudiziaria che ha portato alla sentenza favorevole per il Goi che è stato difeso dagli avvocati Raffaele D’Ottavio e Fabio Federico:
La vicenda giudiziaria trae origine dalla iniziativa del Gran Maestro, Stefano Bisi, volta ad ottenere la restituzione della imponente mole degli atti sequestrati al GOI nel lontano 1993 su impulso dell’allora Procuratore Capo Agostino Cordova nell’ambito della nota inchiesta contro la massoneria.
In particolare, il giornale Il Dubbio – prendendo spunto dalla allocuzione pubblica del Gran Maestro Stefano Bisi tenuta in occasione della Gran Loggia del 2017, nel corso della quale era stato comunicato l’accoglimento della istanza e l’avvio della restituzione degli atti sequestrati – pubblicava un ampio articolo con cui, rievocando il decreto di archiviazione, veniva criticato severamente il modus operandi che aveva contraddistinto quella nota inchiesta giudiziaria. Si legge, infatti, nella citata sentenza :”Le accuse avanzate (ndr da Agostino Cordova) non appaiono fondate perché l’articolo oggetto di giudizio parte da un fatto recente, ovvero la restituzione dei primi fascicoli sequestrati nel corso dell’indagine sulla massoneria, per ripercorrere l’andamento della suddetta indagine utilizzando certamente, toni critici che vengono ripresi anche dal provvedimento di archiviazione dell’indagine emesso dal Tribunale di Roma nel 2001“.
La molteplicità delle espressioni severe e aspre utilizzate nel citato articolo di stampa non ne consente la integrale trascrizione nella presente breve relazione; si rinvia, pertanto, all’allegato articolo per una più puntuale ed esaustiva rappresentazione, potendosi di seguito riportare solo alcune di quelle ritenute dall’ex Procuratore come diffamatorie:”(ndr Cordova) soprannominato il “Minotauro” vedeva in Napoli la capitale del Male!; “la caccia al massone inizio nel 1992….”la GIP che ha archiviato l’inchiesta l’ha definita priva di notizie di reato e illegittima“; “Quelli sequestrati erano faldoni pieni zeppi di storie, di volti e nomi messi alla berlina in una caccia alle streghe finita con un buco nell’acqua“; “…secondo Bisi i massoni furono perseguitati, additati, trattati come mafiosi; che Cordova, dal suo ufficio di Palmi, ci aveva provato in ogni modo, salvo poi passare la palla a Roma, per competenza territoriale“; “nel corso degli anni ‘quei documenti sono rimasti in pasto alle Procure, senza che nessuno si preoccupasse di cancellare il marchio di infamia stampato a caratteri cubitali sulla carta d’identità di ognuno dei massoni finiti sotto la lente d’ingrandimento‘”; “secondo il GIP… spesso le indagini sulle associazioni segrete si traducevano in un cumulo di polvere (frase mai usata dal GIP), finendo per essere conoscitive e, in quanto tali, dovrebbero essere accuratamente evitate. E l’articolo 330 del codice di procedura penale era stato interpretato come potere del P.M. e della Polizia Giudiziaria di acquisire notizie e non, come si dovrebbe, notizie di reato“; “…così come vedeva nei massoni ad ogni costo dei mostri“; “quasi 30 anni dopo quei mostri non ci sono più, ma che la caccia alle streghe non è mai finita“.
Agostino Cordova citava, dunque, in giudizio il Grande Oriente d’Italia asserendo che: “detto articolo riportava le dichiarazioni fatte dal Gran Maestro del GOI Stefano Bisi in data 7/4/17 nel discorso fatto nella Gran Loggia di Rimini, secondo cui Cordova avrebbe messo alla berlina i massoni” e chiedendo che venisse accertata la responsabilità per diffamazione aggravata e pronunciata così la relativa condanna al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio il Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani, in persona del Gran Maestro Stefano Bisi, per resistere alla domanda sul presupposto che dette espressioni, purcertamente aspre, severe e forti, rientravano, comunque, nell’esercizio del legittimo diritto di cronaca – critica, in quanto rispettose della verità dei fatti, della continenza espressiva e pienamente rispondenti all’interesse pubblico di esatta conoscenza di noti fatti giudiziari. Le superiori deduzioni venivano assistite da copiosa documentazione costituita da atti giudiziari, parlamentari e del CSM nonché da stralci di noti best seller ed altre coeve pubblicazioni.
In particolare, veniva dimostrato che dette espressioni aspre e forti rivolte avverso la nota indagine contro il GOI, trovavano, invero, piena rispondenza, in primis, nelle ragioni tecnicamente espresse nel decreto di archiviazione e in secundis nei fatti storici antecedenti e successivi che ne avevano confermato l’esattezza.
Il Giudice, manifestando piena adesione alle tesi difensive del GOI, ha statuito che: “La critica generale che emerge dall’articolo certamente si esprime con toni forti ma senza mai riferire fatti non veri o comunque aspetti dell’indagine mai affrontati prima dall’opinione pubblica tenuto conto del grande numero di articoli giornalistici che hanno menzionato tale iniziativa giudiziaria e della grande eco mediatica che ne era scaturita anche ad interrogazioni parlamentari ed alla istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta“.
Il GOI ha puntualmente sostenuto che ben può la critica far uso di espressioni gergali severe ed aspre purché rispettose della verità dei fatti, ossia in questo caso, rispettose delle ragioni dell’archiviazione; sicché il concetto giuridicamente espresso nel citato decreto di archiviazione secondo cui in quell’inchiesta furono ricercate e raccolte mere notizie e non notizie di reato, così come previsto dall’art. 330 del codice di rito penale, ben può essere espressa nella critica con la espressione “caccia alle streghe” o altre similari di uso comune contenute nell’articolo de Il Dubbio.
Il Giudice Civile, sul punto, ha statuito che: “nel caso di specie, va rilevato che il riferimento ai provvedimenti giurisdizionali che vengono citati nell’articolo in esame sono, come detto, sempre puntuali e mai le frasi utilizzate, seppur caratterizzate da gergo giornalistico (come nel caso di ‘passare la palla’ con riferimento al trasferimento della competenze a Roma o ‘caccia alle streghe’) finiscono per alludere a comportamenti illegittimi posti in essere dal Procuratore Cordova … è da evidenziare, infatti che in alcune parti dell’articolo certamente la critica all’indagine che ha riguardato la Massoneria è più aspra, come laddove si parla di marchio d’infamia, ma tali affermazioni non vengono rivolte direttamente alla persona del dott. Cordova ma in generale all’indagine in sé ed alle conclusioni cui è giunta“.
In conclusione, il Giudice adito ha statuito che: “dall’analisi sin qui svolta è chiaro che non sussista la denunciata diffamazione in quanto il contenuto dell’articolo è globalmente veritiero, seppur con qualche inesattezza non rilevante, il linguaggio utilizzato non è mai sconveniente, offensivo o pesantemente allusivo ed, infine, la notizia riportata e la complessiva ricostruzione della vicenda giudiziaria è certamente di pubblico interesse tenuto conto della risonanza già avuta in passato dall’indagine iniziata dal Procuratore Cordova“.
Pronunciata la soccombenza dell’ex Procuratore Capo Agostino Cordova, questi è stato condannato alle spese in favore del Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani