Il Grande Oriente per due volte nel 2001 e nel 2007 ha vinto il ricorso presentato alla Corte Europea di Strasburgo contro l’Italia, in particolare contro due leggi regionali, una adottata dalle Marche e l’altra dal Friuli, che fissavano regole e norme per le nomine a cariche pubbliche e stabilivano che chi avesse voluto ricoprirle avrebbe dovuto dichiarare la propria eventuale appartenenza alla Massoneria. I giudici europei hanno dato ragione al Grande Oriente d’Italia che si era appellato agli articoli 11 e 14 della Convenzione dei diritti dell’uomo, sostenendo che non ci possono essere restrizioni al diritto di associazione e che il godimento di tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione. Lo stesso è accaduto nel 2004 ad un magistrato, sanzionato dal Consiglio Superiore della Magistratura per la sua affiliazione proprio al Grande Oriente d’Italia. Anche in questo caso la Corte riscontrò una violazione dell’articolo 11 della Convenzione, interpretando il provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura come un’ingerenza illegittima nelle libertà del ricorrente. L’esercizio delle funzioni giudiziarie, sottolineò la Corte, non è incompatibile con l’affiliazione alla Massoneria, nella misura in cui questa non è un’associazione segreta. Ma ecco i fatti. Il caso ebbe inizio nel 1993. Fu l’allora ministro di Grazia e Giustizia a promuovere un’azione disciplinare nei confronti di un giudice, che si era iscritto al Grande Oriente d’Italia nel 1981, affiliazione rimasta attiva fino al 1993, pochi mesi prima del provvedimento del Guardasigilli. Era un momento difficile per la Massoneria, tornata sotto i riflettori con l’inchiesta del Procuratore di Palmi Agostino Cordova e la pubblicazione degli elenchi. La vicenda andò avanti e due anni dopo, nel 1995, arrivò anche la censura del Csm, che evidenziò l’esistenza di un conflitto anche sulla base della legge Spadolini, che aveva messo al bando le associazioni segrete. La sanzione nei confronti del magistrato fu confermata dalla Cassazione. Di qui il ricorso a Strasburgo, che invece gli diede ragione sostenendo che “l’erogazione al ricorrente di un provvedimento disciplinare a causa della sua appartenenza ad una loggia massonica” dava luogo “ad una evidente e diretta limitazione della sua libertà di associazione”. La legge 25 gennaio 1982 n. 17 per l’attuazione del divieto costituzionale delle associazioni segrete, conosciuta come legge Spadolini, aveva abrogato l’articolo 209 del Testo Unico fascista delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, trattandosi di disposizione diffusamente ritenuta non conforme né allo spirito né alla lettera della Costituzione. E se aveva portato alla soppressione della P2 si era preoccupata attentamente di conciliare la difesa dello Stato con la piena garanzia contro ogni insidia al diritto di libera associazione, sacro ad ogni democrazia.
Fonte: Erasmo, Notiziario del Goi, gennaio 2017