(AgenParl) GOI: Tribunale di Roma, Gustavo Raffi rimane al suo posto

Gustavo Raffi, Maestro del Grande Oriente d’Italia rimane al suo posto a stabilirlo è stato il Tribunale Ordinario di Roma nella persona del Giudice Unico dr. Stefano Cardinali della 3^ Sezione Civile, ha messo un punto fermo (salve le risultanze di un eventuale appello) alla controversia che ha opposto per anni alcuni Massoni e l’avv. Gustavo Raffi, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, la maggiore organizzazione massonica presente in Italia, internazionalmente riconosciuta. Alcuni membri del Grande Oriente d’Italia (tra i quali il secondo classificato alle elezioni del 2009, prof. Natale Mario di Luca, e l’ex Gran Maestro avv. Virgilio Gaito), infatti, avevano chiesto al Tribunale di Roma di annullare le elezioni del Gran Maestro (che può essere equiparato al presidente dell’associazione) e degli altri membri della Giunta del Grande Oriente (che può essere equiparata al Consiglio di Amministrazione o alla giunta Esecutiva dell’associazione) tenutesi nel 2009 per il quinquennio 2009/2014, ritenendo che l’avv. Raffi ed il suo vice, dr. Massimo Bianchi, non fossero eleggibili (estendendo così l’incandidabilità a tutti i membri della “lista bloccata” risultata vincitrice e proclamata eletta) in quanto avevano ricoperto tali cariche nei precedenti due quinquenni, e ciò in contrasto con le norme della Costituzione (=statuto sociale) del Grande Oriente. Il Tribunale ha ritenuto che le norme statutarie, che imponevano la non ricandidabilità (e conseguentemente la non eleggibilità) dopo il secondo mandato quinquennale, essendo state approvate nel 2003, non potessero applicarsi che dalla prima elezione ad essa successiva, in quanto erano state accompagnate da una riforma globale dell’intero sistema elettorale, e quindi potevano essere applicate ai (e prendere in considerazione i) mandati elettorari concretatesi sotto la vigenza di esse nuove norme.
La sentenza è motivata con riferimento alle norme di ermeneutica contrattuale previste dal codice civile, stante la natura chiaramente privatistica della questione, ma prende in considerazione ed applica anche i principi e le norme di legge in materia di elezioni comunali e dei sindaci. La vicenda riporta di attualità la questione della necessità di regolamentare organicamente per legge le associazioni private, con una disciplina articolata che superi la stringatezza delle poche norme del codice civile del 1942 (e delle sue disposizioni di attuazione): ma probabilmente una tale disciplina legislativa organica (presente ad esempio in Francia) dovrebbe regolamentare anche i sindacati ed i partiti politici, e probabilmente continuerebbe a non essere proponibile”.
Recentemente la legge n.96/2012 indica che gli statuti delle associazioni si devono conformare ai principi democratici nel regolamento della propria vita interna.



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