“Ancora una volta, dopo il caso della regione Marche, la Magistratura europea ha condannato lo Stato italiano per aver violato, in pregiudizio dei Massoni la libertà di associazione, censurando comportamenti di criminalizzazione e di discriminazione nei confronti dei Liberi Muratori del Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani. Ora è un imperativo che tutti gli Enti pubblici e le Regioni che ancora contemplano al proprio interno dispositivi legislativi o regolamentari contrari alla Massoneria – adottino, con immediatezza, ogni misura necessaria a rimuovere la violazione censurata dalla Corte Europea”.
Così il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani, avvocato Gustavo Raffi ha commentato la sentenza con la quale la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accolto il ricorso presentato dal Grande Oriente, difeso dall’avvocato Anton Giulio Lana, contro la legge regionale del Friuli Venezia Giulia (15 febbraio 2001, n 1) che obbliga di dichiarare la propria eventuale appartenenza alla Massoneria, per accedere alle cariche regionali indicate dall’articolo 55 della legge. La Corte di Strasburgo, infatti, pronunciandosi contemporaneamente sulla ricevibilità e sul merito, ha riconosciuto, per sei voti contro uno, la violazione dell’articolo 14 (diritto a non subire discriminazioni) letto in combinato disposto dell’articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (diritto alla libertà di associazione) dichiarando, inoltre, che la condanna dello Stato convenuto rappresenta di per sé un risarcimento a titolo di danno morale fermo restando l’obbligo dello Stato di rimuovere la situazione di incompatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
(9Colonne) 1 GIU 2007